si riunisce ogni mercoledì alle ore 18 presso il Circolo in via San Sebastiano, 60: le riunioni del "Gruppo di Lavoro" sono aperte a tutti coloro che vorranno portare il proprio contributo di idee ( più siamo meglio è).

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(Convocazione del procedimento elettorale)

1) La Convenzione nazionale del Partito Democratico è convocata per il giorno 24 novembre 2013.
2) Le Convenzioni provinciali si dovranno svolgere entro il 20 novembre 2013.
3) La Convenzione nazionale si svolge sulla base della presentazione delle candidature alla carica di Segretario e del confronto sulle relative linee politico-programmatiche, ai sensi delle disposizioni previste dallo Statuto.
4) La data di svolgimento dell’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale è fissata per il giorno 8 dicembre 2013.

Articolo 2
(Commissione nazionale, Commissioni regionali e Commissioni provinciali)

1) La Commissione nazionale per il Congresso, eletta dalla Direzione nazionale il 4 giugno scorso, sarà integrata dal responsabile del Dipartimento nazionale di Organizzazione e successivamente da un rappresentante per ciascuna delle candidature presentate. Alla Commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia o un suo delegato. La Commissione elegge, al suo interno, il coordinatore. Al fine di garantire la
massima imparzialità nei suoi lavori è fatto divieto ai membri della Commissione nazionale per il Congresso, a pena di decadenza, avanzare e sottoscrivere candidature per l’Assemblea nazionale.
2) La Commissione nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.
3) In ciascuna circoscrizione regionale viene istituita, nel rispetto della parità di genere, una Commissione regionale per il Congresso, composta di 11 membri, che sarà integrata dai rappresentanti di ciascun candidato al momento dei congressi regionali. La Commissione regionale, su proposta del Segretario regionale, viene eletta dalla Direzione regionale, con la
maggioranza dei tre quarti dei votanti, entro l’8 ottobre.
4) Le Direzioni provinciali eleggono, entro il 9 ottobre 2013, con la maggioranza dei tre quarti dei votanti, una Commissione Provinciale per il Congresso, formata, nel rispetto della parità di genere, al massimo da 11
componenti e successivamente integrata da un rappresentante per ciascuna delle candidature. Alla Commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il Presidente della Commissione di Garanzia o un suo
delegato. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il coordinatore.
5) In caso di mancata elezione, entro il 9 ottobre, di una o più commissioni provinciali, la Commissione Regionale per il Congresso entro il 10 ottobre provvede alla nomina.

Articolo 3
(Presentazione delle candidature a Segretario nazionale)

1) Entro le ore 20.00 dell’11 ottobre 2013 vengono depositate presso la Commissione nazionale per il Congresso le candidature alla Segreteria e le relative linee politico-programmatiche.
2) Tutte le candidature debbono essere sottoscritte:da almeno il 10% dei componenti l’Assemblea Nazionale uscente, oppure, da un numero di iscritti compreso tra 1500 e 2000, distribuiti in non meno di cinque regioni, appartenenti ad almeno tre delle cinque circoscrizioni elettorali per il Parlamento europeo.
3) La Commissione Nazionale per il Congresso cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità di diritti.
4) L’ordine di illustrazione delle candidature sarà definito attraverso un unico sorteggio nazionale, anche come ordine di illustrazione delle candidature stesse, e delle relative linee politico-programmatiche, nel corso delle Convenzioni provinciali e delle riunioni di Circolo.

Articolo 4
(Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo per la pre-selezione delle
candidature a Segretario Nazionale)

1) Le riunioni di Circolo si svolgono dal 7 al 17 novembre.
2) Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo (territoriale e di ambiente) tutti coloro regolarmente iscritti fino al termine delle operazioni di voto. Possono invece essere eletti negli organismi dirigenti o di garanzia, nonché essere delegati ad una Convenzione di livello superiore, tutti gli iscritti al partito regolarmente registrati alla data
dell’approvazione del presente Regolamento da parte della Direzione Nazionale.
3) Gli iscritti on line, regolarmente registrati, hanno diritto di partecipare con diritto di parola e di elettorato attivo e passivo alle riunioni dei Circoli territoriali o di ambiente da essi indicati all’atto dell’iscrizione come sede di esercizio dei propri diritti, ai sensi dell’art. 14, comma 2. dello Statuto.
4) In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l’approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantisca la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura. Fa parte della Presidenza un membro della
Commissione provinciale per il Congresso, o un suo delegato, anche esterno alla stessa, che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.
5) In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.
6) Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.
7) Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell’assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.
8) Al termine delle votazioni per la selezione dei candidati per le primarie, in ragione dei voti ottenuti da ogni singolo candidato, l’assemblea di circolo elegge i propri rappresentanti alla Convenzione provinciale.
9) La convocazione della riunione deve essere comunicata a tutti gli iscritti al circolo prima del suo svolgimento, e deve indicare il giorno e l’ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l’orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive da collocare in orario di norma non lavorativo e dunque di preferenza dopo le ore 18.00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle
operazioni di voto.
10) E’ compito della Commissione nazionale per il Congresso predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di circolo.

Articolo 5
(Modalità di svolgimento delle Convenzioni provinciali)

1) La Convenzione provinciale è costituita dall’insieme dei delegati eletti dalle riunioni di Circolo.
2) La Convenzione provinciale è presieduta dal Presidente della Direzione provinciale, assistito da un ufficio di presidenza composto da un rappresentante per ciascuna candidatura e da un membro, o da un delegato della Commissione nazionale per il Congresso, che è tenuto ad assistere ai lavori con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.
3) In apertura della Convenzione provinciale vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione. 4) Nel corso dello svolgimento della Convenzione provinciale, ed entro un termine fissato dalla Presidenza, vengono presentate le liste dei delegati alla Convenzione nazionale, collegate alle candidature alla Segreteria nazionale, ed assegnate proporzionalmente al numero dei voti ottenuti nei circoli.
5) Le modalità e i tempi di svolgimento delle Convenzioni provinciali devono garantire la più ampia possibilità di intervento ai delegati, secondo le modalità previste per le riunioni dei circoli.
6) La convocazione della Convenzione provinciale deve essere comunicata a tutti i delegati prima del suo svolgimento e deve contenere il giorno e l’orario di inizio della seduta, il programma dei lavori e l’orario di avvio e di chiusura delle votazioni.
7) Il numero dei delegati da eleggere in ciascuna Convenzione provinciale ai fini della partecipazione alla Convenzione nazionale è stabilito preventivamente dalla Commissione nazionale per il Congresso.
8) Il numero dei delegati spettante ad ogni mozione collegata a ciascun candidato segretario è assegnato proporzionalmente in base al numero dei voti ottenuti nelle riunioni di circolo sulla base del metodo del quoziente
naturale (totale dei voti diviso per il numero dei delegati da eleggere) e dei migliori resti.
9) La delegazione di ogni mozione deve rispettare, nella sua composizione, il principio dell’alternanza di genere.
10) Ad ogni circolo è assegnato un numero dei delegati per la Convenzione provinciale in ragione della media degli iscritti degli ultimi due anni, ovvero 2011 - 2012.
11) E’ compito della Commissione provinciale per il Congresso stabilire il numero dei componenti della Convenzione provinciale nonché il numero dei delegati spettante ad ogni circolo nelle modalità stabilite al comma
precedente.

Articolo 6
(Compiti della Commissione nazionale per il Congresso)

1) La Commissione nazionale, nominata ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento, procede, entro il 20 ottobre, alla definizione dei delegati spettanti a ciascun Coordinamento provinciale/territoriale, assegnandone il 50% in ragione dei voti ottenuti dal Partito Democratico nelle elezioni del 2013 per la Camera dei Deputati, e il 50% in ragione della media degli
iscritti degli ultimi due anni. Non vengono attribuiti delegati in ragione degli iscritti alle Province/territori i cui iscritti non risultano regolarmente certificati.
2) La Commissione nazionale detta altresì i criteri di composizione delle Convenzioni provinciali, sulla base dei quali le Commissioni provinciali per il Congresso procederanno alla indicazione del numero dei delegati da eleggere in ciascuna riunione di Circolo.
3) La Commissione nazionale predispone il modello di verbale sulla base del quale registrare i risultati delle votazioni nelle riunioni di Circolo e nelle Convenzioni provinciali.
4) La Commissione nazionale assicura che un suo membro, o un delegato, partecipino allo svolgimento delle Convenzioni provinciali.
5) La Commissione nazionale promuove l’apertura della seconda fase del procedimento di elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale.
6) La Commissione nazionale nomina, nel rispetto della parità di genere, un comitato, composto da sette membri che, secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento, promuove e organizza la partecipazione al voto degli italiani all’estero.

Articolo 7
(Composizione della Convenzione nazionale)

1) La Convenzione nazionale è composta da:
a) 1000 delegati eletti nelle Convenzioni provinciali. Ad ogni Coordinamento provinciale è assegnato un minimo di due delegati;
b) dai delegati per funzione: il Segretario nazionale e i candidati alla carica di Segretario nazionale; i componenti della Commissione nazionale per il Congresso, il Presidente e i componenti la Commissione di garanzia.

Articolo 8
(Svolgimento della Convenzione nazionale)

1) In apertura della Convenzione nazionale, su proposta del Segretario, viene costituita e messa ai voti per l’approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che veda la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura.
2) In apertura della Convenzione, la Commissione nazionale per il Congresso comunica ufficialmente i risultati delle votazioni svoltesi nelle riunioni di Circolo e, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 9, comma 6, dello Statuto, determina i candidati ammessi alla seconda fase del procedimento di elezione del Segretario nazionale.
3) Vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione.
4) Le modalità e i tempi di svolgimento della Convenzione nazionale devono garantire la possibilità di intervento ai delegati.


Articolo 9
(Elezione del Segretario e dell’Assemblea Nazionale)

1) La Commissione nazionale per il Congresso, ai sensi dell’art. 9, comma 7, dello Statuto determina, entro il 6 novembre, la ripartizione territoriale dei componenti l’Assemblea nazionale, fissati nel numero di 1000 dall’art. 4, comma 1, dello Statuto, definendo il numero dei seggi spettanti alle diverse circoscrizioni regionali e il numero dei collegi in cui ciascuna di esse è articolata. Tale ripartizione viene effettuata proporzionalmente per il 50% sulla base della popolazione residente e per il restante 50% sulla base dei voti ricevuti dal Partito Democratico nelle elezioni del 2013 per la
Camera dei Deputati.
2) Con l’eccezione della Valle d’Aosta e del Molise, le circoscrizioni regionali sono articolate in collegi nei quali sono assegnati da un minimo di quattro ad un massimo di nove seggi. Le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono ciascuna una circoscrizione. Nella composizione delle liste deve essere rispettata l’alternanza di genere.
3) La Commissione nazionale per il Congresso determina i confini di ciascun collegio assumendo, di norma, i confini provinciali o i confini dei territori corrispondenti ai coordinamenti territoriali del Partito. La Commissione nazionale, sentita la Commissione provinciale per il Congresso , determina anche i confini di eventuali collegi sub-provinciali, qualora questo sia reso necessario dal numero di seggi spettanti alla relativa provincia.
4) In ciascun collegio può essere presentata una lista collegata a ciascun candidato alla Segreteria. Sono ammesse le liste presenti in almeno la metà dei collegi di una circoscrizione regionale. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 50 iscritti in ciascun collegio.
5) La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l’elenco dei candidati presso la Commissione regionale per il Congresso, entro le ore 20.00 del 25 novembre. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria ammessi, essa intenda collegarsi. Entro due giorni dalla presentazione delle liste, le Commissioni regionali accertano l’accettazione del collegamento da parte del candidato alla segreteria nazionale.
6) Ciascuna Commissione regionale per il Congresso, accertati i collegamenti tra candidati alla Segreteria e liste di candidati all’Assemblea nazionale, predispone il modello di scheda per ciascun collegio, sulla base dei criteri indicati dalla Commissione nazionale per il Congresso.
7) Ciascuna Commissione provinciale per il Congresso, entro l’ 8 novembre, determina il numero e l’ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base di criteri di omogeneità territoriale e demografica.
8) I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste, secondo il metodo del quoziente naturale (totale dei voti validi del collegio / numero dei seggi del collegio), attribuendo tanti seggi quanti sono i quozienti pieni ottenuti da ciascuna lista. I voti residui non utilizzati vengono conteggiati a livello di circoscrizione regionale, assegnando, con il medesimo metodo, i seggi non ancora attribuiti. Gli ulteriori seggi non attribuiti sulla base di un quoziente pieno, vengono assegnati alle liste che abbiano riportato i migliori resti. I seggi così assegnati vengono poi
attribuiti ai collegi che non abbiano ancora visto assegnati tutti i propri seggi spettanti, e alle liste che abbiano conseguito il miglior rapporto tra voti residui e quoziente di collegio.
9) A conclusione delle operazioni di voto in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale che viene immediatamente trasmesso alla Commissione provinciale per il Congresso, la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali dei collegi, li trasmette alla Commissione regionale per il Congresso, per le operazioni di calcolo di propria competenza. La
Commissione regionale, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati e i nomi degli eletti alla Commissione nazionale per il Congresso, proclama eletti i membri dell’Assemblea Nazionale e ne dà comunicazione alla Commissione nazionale.
10) I membri dell’Assemblea nazionale vengono eletti sulla base dell’ordine di presentazione nella lista.

Articolo 10
(Diritto e modalità di voto)

1) Possono partecipare al voto per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea Nazionale, tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, rientrano nei requisiti di cui all’art. 2. comma 3, dello Statuto, ovvero le elettrici e gli elettori che “dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori”.
2) La Commissione nazionale per il Congresso predispone il modello per la registrazione degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la residenza dell’elettore, e un eventuale indirizzo di posta elettronica. Il modello della registrazione contiene altresì l’esplicita autorizzazione dell’elettore all’uso dei suoi recapiti al fine di ricevere informazioni e notizie sull’attività del Partito Democratico.
3) Ogni elettrice ed elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuta/o a devolvere un contributo di 2 euro destinato direttamente al territorio.
4) Gli iscritti al Partito Democratico, in regola col tesseramento, non sono tenuti al versamento del contributo di due euro, e sono automaticamente iscritti all’Albo delle elettrici e degli elettori.
5) L’elettrice/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all’Assemblea Nazionale.

Articolo 11
(Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario)

1) La Commissione nazionale per il Congresso, acquisiti tutti i verbali circoscrizionali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell’Assemblea nazionale entro i successivi 10 giorni.
2) L’Assemblea nazionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione nazionale per il Congresso, elegge il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente dell’Assemblea Nazionale e le relative modalità di voto, vengono proposte dalla Commissione nazionale e approvate dall’Assemblea.
3) Il Presidente dell’Assemblea Nazionale proclama eletto alla carica di Segretario il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione nazionale per il Congresso, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell’Assemblea Nazionale.
4) Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza assoluta, il Presidente dell’Assemblea nazionale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

Articolo 12
(Norme di raccordo con le elezioni degli organismi regionali,
provinciali/territoriali e di circolo)

1) Ai sensi degli artt. 15 e 45 dello Statuto nazionale e dei rispettivi statuti regionali, il Presidente dell’Assemblea regionale ovvero l’organo che ne ha titolo in base a quanto previsto dallo Statuto regionale, convoca i congressi regionali, assicurando che il procedimento elettorale si svolga dopo la proclamazione del Segretario Nazionale ed entro il 31 marzo.
2) Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto e dei rispettivi Statuti regionali, gli organi che ne hanno titolo in base a quanto previsto dallo statuto regionale, entro il 5 ottobre 2013 deliberano i tempi e le modalità di svolgimento dei congressi provinciali/territoriali e di circolo. Entro le ore 20,00 dell’11 ottobre 2013 vengono depositate presso la Commissione provinciale per il congresso le candidature alla Segreteria e le relative linee politiche programmatiche. Le candidature a Segretario di circolo si presentano il giorno dell’apertura del congresso di circolo. I congressi territoriali e le assemblee provinciali dovranno comunque svolgersi tra il 14 ottobre e il 6 novembre 2013. In caso di mancata approvazione del regolamento entro 10 ottobre 2013, provvede la Commissione nazionale per il Congresso.
3) Eventuali deroghe devono essere comprovate da motivi politici, statutari ed elettorali e saranno decise d’intesa dalla Commissione Nazionale per il Congresso e dalle Direzioni territoriali competenti.
4) Non sono consentiti riferimenti ed apparentamenti tra i candidati territoriali e quelli nazionali. Analogo principio viene stabilito per i Congressi regionali.


Articolo 13
(Anagrafe degli iscritti)

1) La Direzione Nazionale del Partito, affida alla Commissione nazionale per il Congresso e alla Commissione nazionale di garanzia la responsabilità di accesso e vigilanza sull’anagrafe degli iscritti e sull’Albo degli elettori.
2) L’anagrafe, che deve consentire l’identificazione degli aventi diritto al voto, si compone in ciascun circolo al termine delle operazioni di voto ed è immediatamente trasmessa , controfirmata dal segretario e dal garante del congresso medesimo, alla Commissione provinciale per il Congresso.
La Commissione provinciale di garanzia la ratifica con il voto della maggioranza dei 2/3 dei componenti. L’anagrafe così certificata viene trasmessa all’ufficio adesioni regionale e nazionale. Qualora la Commissione provinciale di Garanzia non approvi l’anagrafe, con il voto stabilito della maggioranza dei 2/3 dei componenti, sarà compito della Commissione regionale di garanzia esaminare ed approvare l’anagrafe con la stessa maggioranza.
3) L’assegnazione dei delegati alle diverse Convenzioni provinciali è stabilito sulla base dei criteri di cui al relativo articolo del presente Regolamento.
4) Le commissioni per l’Anagrafe, ove costituite, e in loro assenza le Commissioni di Garanzia, collaborano, fino all’insediamento delle Commissioni regionali e provinciali per il congresso, con gli organi dei coordinamenti territoriali e delle Unioni regionali, al fine di assicurare la formaz